1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, il cui "status" giuridico ed economico viene disciplinato dalle legge e dal contratto collettivo di comparto.
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
5. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale, ai sensi di quanto previsto dall'art.51 bis della Legge n.142/90 come integrato con Legge n.127/97, fissando il relativo compenso nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge n.142/90, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo apposito regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, nonché definire la dotazione organica e i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.
3. Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:
1. Viene definito responsabile dell'ufficio il dipendente, nominato dal Sindaco, che sia a capo di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.
2. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:
