TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Referendum

 

ARTICOLO 50

Titolarità e ambito di esercizio

1. L'indizione di referendum, su materie nelle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardante gli interessi dell'intero Comune, può essere richiesta da:

  • 2/3 dei Consiglieri, con esclusione del Sindaco;
  • 20% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. In ogni caso i quesiti debbono riguardare materie di competenza consiliare con esclusione di:

  • Bilanci e tariffe;
  • Attività amministrative di mera esecuzione di norme statali e regionali;
  • Interventi tendenti a limitare i diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione;
  • Oggetti già sottoposti a referendum se non sia trascorso almeno 1 anno dall'ultima consultazione referendaria.

3. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

 

ARTICOLO 51

Regolamento per il referendum

1. il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, le forme per la validità delle consultazioni e gli effetti delle consultazioni.

Statuto Comunale