1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Agli stessi fini, il Comune privilegia le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato.
1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alle consultazioni degli interessati direttamente mediante questionari, sondaggi e indagini conoscitive della Giunta Comunale, o indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie o ricorrendo al altre forme.
2. Il comma 1) non si applica ai procedimenti tributari e a procedimenti per i quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione.
1. Il Comune assicura il sostegno con appositi interventi e contributi e disciplina l'accesso alle strutture di sua proprietà alle Associazioni e alle organizzazioni nei diversi campi, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti.
2. Il Comune può stipulare con associazioni, organizzazioni di volontariato, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati.
1. Le istanze, le proposte e le petizioni dei cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia al loro esame.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Il Consiglio Comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di propria competenza non oltre il termine di 90 giorni.
1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.
2. L'informazione sugli atti del Comune è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento.
3. Con apposita normativa viene regolamentato il diritto di accesso agli atti amministrativi.
1. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento:
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
