Titolo VII°
RAPPORTI CON LA COMUNITA’ LOCALE
ARTICOLO 52
Partecipazioni
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Agli stessi fini, il Comune privilegia le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato.
ARTICOLO 53
Consultazioni
1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alle consultazioni degli interessati direttamente mediante questionari, sondaggi e indagini conoscitive della Giunta Comunale, o indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie o ricorrendo al altre forme.
2. Il comma 1) non si applica ai procedimenti tributari e a procedimenti per i quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione.
ARTICOLO 54
Rapporti fra Comune e associazioni
1. Il Comune assicura il sostegno con appositi interventi e contributi e disciplina l'accesso alle strutture di sua proprietà alle Associazioni e alle organizzazioni nei diversi campi, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti.
2. Il Comune può stipulare con associazioni, organizzazioni di volontariato, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati.
ARTICOLO 55
Ammissione di istanze - petizioni - proposte
1. Le istanze, le proposte e le petizioni dei cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia al loro esame.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Il Consiglio Comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di propria competenza non oltre il termine di 90 giorni.
ARTICOLO 56
Accesso agli atti amministrativi
1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.
2. L'informazione sugli atti del Comune è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento.
3. Con apposita normativa viene regolamentato il diritto di accesso agli atti amministrativi.
ARTICOLO 57
Procedimento
1. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento:
il termine entro il quale esso deve concludersi;
i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria, del responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
le forme di pubblicità del procedimento;
i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge;
le modalità d'intervento nel procedimento di soggetti interessati;
i termini per l'acquisizione di pareri previsti dai regolamenti comunali.
ARTICOLO 58
Azioni popolari
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.