TITOLO VI°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Referendum
ARTICOLO 50
Titolarità e ambito di esercizio
1. L'indizione di referendum, su materie nelle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardante gli interessi dell'intero Comune, può essere richiesta da:
2/3 dei Consiglieri, con esclusione del Sindaco;
20% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. In ogni caso i quesiti debbono riguardare materie di competenza consiliare con esclusione di:
Bilanci e tariffe;
Attività amministrative di mera esecuzione di norme statali e regionali;
Interventi tendenti a limitare i diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione;
Oggetti già sottoposti a referendum se non sia trascorso almeno 1 anno dall'ultima consultazione referendaria.
3. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
ARTICOLO 51
Regolamento per il referendum
1. il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, le forme per la validità delle consultazioni e gli effetti delle consultazioni.