Titolo V°

ORDINAMENTO FINANZIARIO
 
ARTICOLO 41
Finanza e contabilità
 
1. L'ordinamento della Finanza del Comune è riservata alle Leggi.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva in materia di imposte, tasse e tariffe.

3. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio. I relativi beni sono registrati in appositi inventari.

4. Il Comune ha un proprio Regolamento di Contabilità per la disciplina della materia non soggetta a riserva di legge.

ARTICOLO 42
Programmazione finanziaria

1. Nell'ambito dei principi del nuovo ordinamento finanziario e contabili fissati dalle leggi dello stato ai sensi dell'art.59 comma 5 della Legge n.142/90, il Comune individua quale strumento essenziale, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, la programmazione pluriennale, fondata sulla certezza delle risorse finanziarie proprie e trasferite.

2. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

ARTICOLO 43
Bilancio
1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità, pareggio economico finanziario.

ARTICOLO 44

Rendiconto
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

ARTICOLO 45
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

2. Il controllo di gestione deve permettere di accertare periodicamente:

a) la congruità di risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;

b) gli scostamenti dai risultati attesi, individuandone le cause e le eventuali responsabilità, nonché gli eventuali interventi correttivi da porre in atto;

c) le risorse impiegate e gli interventi effettuati.

ARTICOLO 46
Funzioni del revisore del conto
1. Il revisore del conto esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, in autonomia e con la diligenza di mandatario.

2. Il revisore, in sede di esame del conto consuntivo, redige la relazione di accompagnamento.

3. Il revisore del conto collabora con gli uffici ai fini del controllo di gestione.

ARTICOLO 47
Poteri e indennità del revisore del conto
1. Il revisore del conto può presentare al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che lo stesso ritenga utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e di presenziare alla seduta del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale nella quale vengono esaminati i principali documenti contabili del Comune, rendendo i pareri di competenza.

3. Al revisore del conto spetta una indennità nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. Il compenso viene stabilito con la stessa delibera di nomina.

ARTICOLO 48

Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzata alla riscossione delle entrate al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, stabiliti dal regolamento comunale o da norme pattizie.

ARTICOLO 49

Attività contrattuali
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alla permute e alle locazioni.

2. L'attività negoziale del Comune è disciplinata da appositi regolamenti.