Titolo IV°
SERVIZI
ARTICOLO 37
Servizi pubblici
1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.
2. Il Comune realizza le proprie finalità e gestisce i propri servizi pubblici adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della valutazione economica e gestionale.
ARTICOLO 38
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico-civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di consorzio o società a capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
ARTICOLO 39
Gestione in economia
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
ARTICOLO 40
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Comunità Montana e gli altri Enti presenti sul territorio, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.