TITOLO III°
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
ARTICOLO 33
Il Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, il cui "status" giuridico ed economico viene disciplinato dalle legge e dal contratto collettivo di comparto.
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
Svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
Partecipa, con funzioni consuntive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
Esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale, ai sensi di quanto previsto dall'art.51 bis della Legge n.142/90 come integrato con Legge n.127/97, fissando il relativo compenso nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
ARTICOLO 34
Dotazione organica e organizzazione degli Uffici e dei Servizi
1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge n.142/90, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo apposito regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, nonché definire la dotazione organica e i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.
3. Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:
Organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi;
Individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli uffici.
ARTICOLO 35
Responsabili degli uffici
1. Viene definito responsabile dell'ufficio il dipendente, nominato dal Sindaco, che sia a capo di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.
2. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
ARTICOLO 36
Collaborazione esterna
1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:
La durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo;
I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
La natura privatistica del rapporto;
La possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.