Titolo VIII°

NORME TRANSITORIE E FINALI
 
ARTICOLO 59
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto, dopo il controllo di legittimità da parte del competente organo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.

3. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la certificazione della data di entrata in vigore e dell'avvenuta esecuzione delle forme di pubblicità di cui al primo comma.

4. Il Sindaco invia lo Statuto, con le certificazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

 ARTICOLO 60

La modifica dello Statuto
1. Le proposte di modifica al presente Statuto devono essere deliberate con le modalità prescritte dall'articolo 4 comma 3 della legge n.142/90.

2. Le proposte di modifica che siano state respinte dal Consiglio Comunale non possono essere riproposte se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla votazione, salvo che non siano prescritte da disposizioni normative cogenti.

3. La deliberazione di abrogazione integrale del presente Statuto può essere assunta solo contestualmente all'adozione del testo del nuovo Statuto; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto secondo le forme dell'articolo 59.