INTERVENTI STRAORDINARIA E DI EMERGENZA

Art. 42  Decreto legislativo n. 33 / 2013   

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e  di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. 

   1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: 

a) i provvedimenti adottati,  con  la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga, nonché l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi o giurisdizionali intervenuti;  

b) i termini temporali eventualmente fissati  per  l'esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; 

c) il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall'amministrazione; 

d) le particolari forme  di  partecipazione  degli  interessati  ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 

 

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI