Cambio di residenza in tempo reale
Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall’estero e chiede l’iscrizione anagrafica ad Andreis) e i cambi di abitazione (per chi è già residente ad Andreis) e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all’interno del territorio comunale) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio.
Chi si trasferisce da un altro comune ad Andreis, subito dopo l’iscrizione anagrafica potrà richiedere i certificati di residenza e di stato di famiglia e, solo nel caso in cui sia nato in Andreis, anche il certificato di nascita.
Per ottenere gli altri certificati si dovrà attendere che il comune di provenienza trasmetta i dati necessari al completamento dell’iscrizione.
Come fare la domanda
Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica (dichiarazione di residenza; dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero) Allegato 1.
Alla dichiarazione di residenza deve essere allegata anche l'eventuale dichiarazione del proprietario dell'alloggio utilizzando il modello 1).
Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A.
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B.
Precisazione:
Solo chi occupa legittimamente un alloggio può chiedere l'iscrizione anagrafica. In caso di occupazione abusiva (cioè senza un titolo legittimo) tutti gli atti emessi sono nulli.
NOTA: il decreto legge 47/2014 all'articolo 5 "Lotta all'occupazione abusiva", dispone infatti: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza nè l'allaciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
L’ufficiale d’anagrafe non potrà accettare domande in carta libera o in un formato diverso o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.
La richiesta di cambio di residenza o di abitazione deve essere presentata all’ufficio anagrafico con le seguenti modalità:
- di persona, ritirando e compilando il modello fornito dal personale addetto allo sportello;
- con raccomandata, via fax, per posta elettronica ordinaria, tramite Posta Elettronica Certificata.
Dopo avere compilato il modello in ogni sua parte e firmato si potrà trasmetterlo con raccomandata e fax, insieme con una fotocopia completa (fronte - retro) del proprio documento d’identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R.445/2000). L’invio per posta elettronica presuppone la scansione del modulo e del documento d’identità.
I recapiti postali, fax e posta elettronica degli uffici comunali sono reperibili nelle pagine web del sito istituzionale del Andreis www.comune.andreis.pn.it
Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso. In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile.
Il consenso potrà essere fornito di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.
Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.